17/12/2015
Sconfitta a tavolino per entrambe le squadre e squalifiche per due calciatori dello Spoltore. Sono queste le principali decisioni emesse dal giudice sportivo dopo i noti fatti relativi alla gara Faresina-Spoltore di domencia scorsa, sospesa per rissa al 2’ del secondo tempo. Di seguito il testo della sentenza, apparso nel Comunicato Ufficiale FIGC Abruzzo di questa mattina:
GARE DEL 13/12/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 13/12/2015 FARESINA - SPOLTORE CALCIO
Il Giudice Sportivo
�- esaminato il rapporto arbitrale, nel quale si riferisce che:
- al minuto 24� del 1� tempo, il giocatore Pompa Aldobrando della societ� Spoltore Calcio veniva espulso per aver impedito una chiara occasione di segnare una rete;
- al minuto 1� del 2� tempo sostenitori della societ� Spoltore Calcio utilizzavano materiale pirotecnico (due petardi ed un fumogeno) all'esterno della recinzione del campo, nel settore ad essi riservato, senza conseguenze;
- al minuto 25� del 2� tempo il giocatore Pedico Marco Soc. Spoltore Calcio veniva espulso dal campo per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario;
- alla notifica del provvedimento di espulsione a carico del calciatore Pedico Marco (Soc. Spoltore) scoppiava una rissa alla quale partecipavano gran parte dei giocatori in campo e degli occupanti delle panchine di entrambe le squadre, che l'arbitro non riusciva ad identificare a causa della confusione venutasi a creare;
- al termine del parapiglia due giocatori riportavano ferite con fuoriuscita di sangue, Traore Adama della Societ� Faresina e Segalotti Alessandro della Soc. Spoltore Calcio, quest'ultimo portato in Ospedale per gli accertamenti del caso;
- a causa dei fatti riportati, l'arbitro riteneva essere venute meno le condizioni per proseguire l'incontro in condizioni di sicurezza e, pertanto ne decretava la sospensione definitiva sul risultato di Faresina / Spoltore Calcio 1 a 2;
- considerato che la responsabilit� per la sospensione della gara � da attribuirsi ai giocatori e tesserati di entrambe le societ�;
-Visto l'art. 17 C.G.S.
DELIBERA
- di infliggere ad entrambe le societ� la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3;
- di sanzionare, per i fatti sopra riportati,i seguenti calciatori:
- Pompa Aldobrando (Spoltore Calcio) squalifica per una gara effettiva;
- Pedico Marco (Spoltore Calcio) squalifica per tre gare effettive;
- di infliggere alla Soc. Faresina l'ammenda di Euro 300,00 per il comportamento dei propri giocatori e tesserati;
�- di infliggere alla Soc. Spoltore Calcio l'ammenda di Euro 500,00 per il comportamento dei propri giocatori e tesserati; nonch� per l'utilizzo di materiale pirotecnico da parte di propri sostenitori.