02/01/2013
Ordinanza n. 91/2012 ORARI DI ATTIVITA’ E TURNI DI APERTURA DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE – ANNO 2013. IL SINDACO RITENUTO dover garantire soddisfacenti livelli di servizio, tenuto conto delle esigenze del traffico, del turismo, e della necessit� di assicurare la regolarit� e la continuit� del servizio di distribuzione carburanti per uso autotrazione; VISTO l’art. 54 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, che attribuisce ai Comuni, le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione, nonch� dei turni di apertura ed alle relative sanzioni amministrative; VISTA la Legge Regionale 16 febbraio 2005, n. 10, “ Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti “, che all’art. 28, comma 1, determina in 52 ore settimanali l’orario minimo di attivit� degli impianti stradali di distribuzione carburanti; VISTA la L.R. nr. 20/2009 di modifica ed integrazione della L.R. 10/2005; VISTO il D.P.R. 13 dicembre 1996 “ Nuove direttive alle Regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione “, che all’art. 4 – comma 1, lett. g), testualmente recita” nei giorni festivi deve essere prevista l’apertura di un numero di impianti non inferiore al 25% degli impianti esistenti e funzionanti in questo territorio comunale, che attualmente sono n. 7; VISTO il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; VISTO il Decreto del Ministero delle Attivit� Produttive 31.10.2001; VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; O R D I N A 1) ORARIO DI ATTIVITA’ : L’orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti esistenti nel territorio comunale, per l’anno 2013, viene fissato come segue: a) – ORARIO ANTIMERIDIANO ORARIO POMERIDIANO b) ORARIO ANTIMERIDIANO ORARIO POMERIDIANO Per periodo estivo, al fine della presente ordinanza, si intende quello compreso dal 1� aprile al 30 settembre; Per periodo invernale, al fine della presente ordinanza, si intende quello compreso dal 1� gennaio al 31 marzo e dal 1� ottobre al 31 dicembre; Tutti gli impianti devono rimanere aperti obbligatoriamente nelle seguenti fasce orarie: fascia antimeridiana dalle ore 08,00 alle ore 12,00; fascia pomeridiana dalle ore 16,00 alle ore 19,00. L’orario prescelto dal gestore dell’impianto dovr� essere comunicato all’Ufficio Commercio del Comune di Atessa (CH) e reso noto al pubblico. 2) – TURNI DI APERTURA: I turni di apertura dei distributori di carburanti nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, sono fissati come da prospetto allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale o festiva infrasettimanale, sospendono l’attivit� nell’intera giornata del primo giorno feriale successivo. Ogni impianto di distribuzione carburanti, ha l’obbligo di tenere ben esposto al pubblico e posizionato in prossimit� degli accessi, un cartello con l’indicazione dell’orario di apertura e chiusura. 3) – DEROGA PERIODO ESTIVO: I gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di questo Comune, nei seguenti periodi, hanno la facolt� di derogare dal rispetto dei turni di apertura e chiusura delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali, di cui al punto 2): dal 1� giugno al 30 settembre; nel mese di dicembre; la settimana prima e dopo della Pasqua; dal 2 al 8 gennaio; nei mesi di luglio ed agosto � consentita la protrazione dell’orario di chiusura fino alle ore 22,00, nei giorni di sabato, domenica e festivi. Gli impianti di turno hanno l’obbligo dell’apertura, mentre i restanti impianti hanno facolt� di rimanere aperti. 4) – ESENZIONI: 1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanali e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purch� vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attivit� di erogazione dei diversi prodotti. 2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self–service prepagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell’impianto. Il servizio, durante l’orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicale, festivi ed infrasettimanali. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti funzionanti con selfservice prepagamento senza la presenza del gestore. 4. Gli impianti provvisti di apparecchiature selfservice postpagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento. 5. Gli autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, nonch� le autonome attivit� commerciali o di pubblico esercizio di cui possono essere dotati gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, non sono assoggettati al rispetto degli orari di apertura e chiusura ed ai turni fissati dal presente provvedimento, ma seguono le disposizioni di legge previste per le rispettive tipologie. 6. E’ consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti, anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico, e comunque in presenza del gestore o in accordo tra le parti. 5) – FERIE: Il Comune, su domanda dei gestori degli impianti e d’intesa con i concessionari, autorizza la sospensione dell’attivit� per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo dell’anno. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente dal Comune, d’intesa con i gestori, in base ad un criterio di fruizione graduale che preveda, comunque, l’apertura del 66% degli impianti in modo da assicurare il servizio all’utenza motorizzata, nonch� lo svolgimento dei turni festivi. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo 2013. 6) – SANZIONI: Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, saranno sanzionate a termini di legge. Il presente provvedimento entra in vigore il 1� gennaio 2012 e da tale data sono abrogate tutte le precedenti ordinanze riguardanti la materia ed ogni altra disposizione contrastante con le norme del presente provvedimento. Copia della presente Ordinanza, oltre che affissa all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune di Atessa (CH), viene trasmessa ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti, al Comando Stazione Carabinieri di Atessa (CH) e al Comando Polizia Locale per i controlli di competenza. Avverso il presente provvedimento pu� essere proposto ricorso al TAR Abruzzo – Sezione Distaccata di Pescara – entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica. Dalla Residenza Municipale, l� 27.12.2012 IL SINDACO Arch. Nicola CICCHITTI ALLEGATO A) ALLA ORDINANZA DEL SINDACO N. 91/2012 del 27.12.2012